Statuto




ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 1) E’ costituita una Associazione senza fini di lucro denominata “CITTA’ PLURALE” Associazione per la rinascita della cittadinanza attiva.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Bari alla Via Calafati n. 133, presso lo studio legale Avv.
Longo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali e succursali.
La sede di Matera costituitasi il 15 giugno del 2001 ha la sede provvisoria in Viale Italia, 16.

Art. 3) L’Associazione durerà fino al 31.12 2030(trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà
essere prorogata con deliberazione della assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4) L’Associazione si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi:
  • Promuovere l’analisi e il dibattito e sostenere attivamente proposte e progetti di intervento, anche in coordinamento con altre realtà associative, sui grandi temi di pubblico interesse, quali: l’ambiente urbano, fisico e immateriale; la produzione di cultura e la formazione, dentro e fuori le scuole e le università; la salute e i mezzi ottimali per assicurarla; la responsabilità e l’etica delle professioni; la qualità e la trasparenza della comunicazione pubblica; la coesione civica e la lotta alla criminalità e all’illegalità.
Art. 5) I soci si disti
  1. Soci Fondatori;
  2. Soci Ordinari;
  3. Soci Onorari.

Art. 6) Sono Soci Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, ovvero coloro che essendo impossibilitati ad intervenire nell’atto costitutivo, ma avendo partecipato attivamente ai lavori preparatori per la costituzione, verranno cooptati quali soci Fondatori nella prima assemblea dell’Associazione.

Art. 7) Sono Soci ordinari coloro che presentano domanda per far parte della Associazione e la cui domanda, formulata per iscritto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione si intenderà comunque accettata qualora non pervenga al soggetto espressa comunicazione di rigetto della domanda di iscrizione, entro quindici giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 8) Sono Soci Onorari le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze.

Art. 9) Tutti i Soci, siano essi Fondatori, Ordinari o Onorari, sono tenuti all’osservazione degli scopi dell’Associazione, degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere assembleari dell’Associazione regolarmente prese.
Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare e di votare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione.

Art. 10) I Soci potranno effettuare finanziamenti a favore dell’Associazione. Tali finanziamenti verranno richiesti dal Consiglio Direttivo per far fronte a particolari e straordinarie esigenze finanziarie; si intenderanno comunque infruttiferi di interessi per il concedente e verranno restituiti al concedente secondo le modalità che le parti andranno a prevedere e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di finanziamenti e sollecitazione del pubblico risparmio.

Art. 11) Gli Organi Sociali sono:
  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo.

Art. 12) L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
L’Assemblea dei Soci sarà convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo.
La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale in luogo ben visibile almeno dieci giorni prima della data fissata, deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori, e va inviata a tutti i soci entro lo stesso termine.
Il Consiglio Direttivo potrà prevedere ulteriori forme di convocazione per le riunioni assembleari.
L’Assemblea dei Soci, si riunisce, in seduta ordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’esame e l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario redatto dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno e ogni volta che lo stesso Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; ed almeno una volta ogni due anni per l’elezione del Consiglio Direttivo; l’Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta avanzata da un terzo dei soci;
L’Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta e motivata da un terzo dei Soci per l’esame delle modifiche allo Statuto Sociale e per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore.
All’Assemblea dei Soci partecipano di diritto il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.
Tutti i Soci sia Fondatori, sia Ordinari che Onorari hanno il diritto di voto. Ogni Socio, sia in sede di Assemblea Ordinaria che Straordinaria, ha diritto ad esprimere un voto. Non è consentito il voto tramite delega ad altro socio.
L’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, sarà valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, in sede ordinaria, con riunione da tenersi in un giorno non festivo successivo al giorno previsto per la prima convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli assenti. Le deliberazioni devono essere affisse nei locali della sede sociale.
In sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida con la presenza dei 4/5 dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
Il Presidente dell’Assemblea sarà il Presidente dell’Associazione, che verrà assistito da un Segretario da lui designato.

Art. 13) Il Presidente sarà eletto dall’Assemblea per un biennio e rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo ed ha poteri di ordinaria amministrazione.
Per la straordinaria amministrazione dell’Associazione sarà necessaria la previa delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 14) In casi di urgenza e di necessità, il Presidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla data di emissione dei provvedimenti.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti: almeno quattro tra i soci Fondatori gli altri tra i soci Ordinari e/o Onorari. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e rimane in carica per un periodo di due anni.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande di ammissione dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione di un rendiconto annuale economico e finanziario, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, annuale e di contribuzione ai costi di gestione per il raggiungimento dello scopo sociale; approva i Regolamenti Sociali e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per i raggiungimenti ai fini sociali, delibera sull’esclusione dei soci. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in casi di necessità ed urgenza dal Presidente o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 17) Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà richiesta la presenza di cinque componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 18) Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci che provvede alla sostituzione. Il Consigliere nominato resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 19) Nei casi di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica il Presidente per l’ordinaria amministrazione e/o per la convocazione dell’Assemblea dei soci. Detta Assemblea dei soci deve essere convocata entro trenta giorni.

Art. 20) I soci non in regola con il versamento delle quote associative annuali saranno considerati dimissionari dal Consiglio Direttivo il quale potrà provvedere alla procedura di dimissione ed alla annotazione delle dimissioni sul libro soci.
I soci che compiano atti di particolare gravità nei confronti dell’Associazione possono essere esclusi con delibera dal Consiglio Direttivo. I soci che intendono candidarsi hanno l’obbligo di comunicare al presidente e al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni dall’Associazione. L’Associazione non potrà svolgere nessuna azione di sostegno alla candidatura.

Art. 21) Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito:
  1. dalle somme versate periodicamente dai soci nella misura stabilita per ogni anno dall’Assemblea dei soci;
  2. dagli eventuali contributi o donazioni di terzi dei soci;
  3. dalle quote periodiche versate dai soci per l’ottenimento di specifici servizi da parte dell’associazione resi in conformità alle finalità istituzionali e statutarie;
  4. dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Art. 22) Le entrate annuali sono costituite dalle quote dei soci, dai contributi degli enti pubblici e privati e da proventi della gestione o iniziative stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire le quote associative annuali nonché le quote periodiche per corrispettivi specifici in diretta attuazione degli scopi sociali.

Art. 23) L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. Tutte le cariche dell’Associazione sono a titolo volontario e gratuito e nessuno potrà ricevere compensi per qualsiasi servizio svolto per le attività e le iniziative organizzate l’Associazione.

Art. 24) Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre annualmente un rendiconto economico-finanziario il quale dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entra il 30 giugno dell’esercizio successivo. Tale rendiconto dovrà essere depositato dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale, unitamente ai documenti giustificativi di spesa almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei soci.

Art. 25) In casi di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria dei soci nominerà un liquidatore il quale potrà devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altre associazioni che abbiano lo stesso fine o ai fini di pubblica utilità.

Art. 26) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono le norme stabilite dal Codice Civile e dalle disposizioni normative in materia.