ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO
Art. 1) E’
costituita una Associazione senza fini di lucro denominata “CITTA’
PLURALE” Associazione per la rinascita della cittadinanza attiva.
Art. 2) L’Associazione
ha sede in Bari alla Via Calafati n. 133, presso lo studio legale
Avv.
Longo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali e
succursali.
La sede di
Matera costituitasi il 15 giugno del 2001 ha la sede provvisoria in
Viale Italia, 16.
Art. 3) L’Associazione
durerà fino al 31.12 2030(trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà
essere
prorogata con deliberazione della assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4) L’Associazione
si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi:
- Promuovere l’analisi e il dibattito e sostenere attivamente proposte e progetti di intervento, anche in coordinamento con altre realtà associative, sui grandi temi di pubblico interesse, quali: l’ambiente urbano, fisico e immateriale; la produzione di cultura e la formazione, dentro e fuori le scuole e le università; la salute e i mezzi ottimali per assicurarla; la responsabilità e l’etica delle professioni; la qualità e la trasparenza della comunicazione pubblica; la coesione civica e la lotta alla criminalità e all’illegalità.
Art. 5) I soci si
disti
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.
Art. 6) Sono Soci
Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione, ovvero coloro che essendo impossibilitati ad
intervenire nell’atto costitutivo, ma avendo partecipato
attivamente ai lavori preparatori per la costituzione, verranno
cooptati quali soci Fondatori nella prima assemblea
dell’Associazione.
Art. 7) Sono Soci
ordinari coloro che presentano domanda per far parte della
Associazione e la cui domanda, formulata per iscritto, sia stata
accettata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di
ammissione si intenderà comunque accettata qualora non pervenga al
soggetto espressa comunicazione di rigetto della domanda di
iscrizione, entro quindici giorni dalla presentazione della stessa.
Art. 8) Sono Soci
Onorari le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari
benemerenze.
Art. 9) Tutti i Soci,
siano essi Fondatori, Ordinari o Onorari, sono tenuti
all’osservazione degli scopi dell’Associazione, degli obblighi
derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle
delibere assembleari dell’Associazione regolarmente prese.
Tutti i Soci hanno il
diritto di partecipare e di votare alle assemblee ordinarie e
straordinarie dell’Associazione.
Art. 10) I Soci
potranno effettuare finanziamenti a favore dell’Associazione. Tali
finanziamenti verranno richiesti dal Consiglio Direttivo per far
fronte a particolari e straordinarie esigenze finanziarie; si
intenderanno comunque infruttiferi di interessi per il concedente e
verranno restituiti al concedente secondo le modalità che le parti
andranno a prevedere e comunque nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di finanziamenti e sollecitazione del pubblico
risparmio.
Art. 11) Gli Organi
Sociali sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
Art. 12) L’Assemblea
dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa delibera
sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua
convocazione.
L’Assemblea dei Soci
sarà convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo.
La comunicazione di
convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede
sociale in luogo ben visibile almeno dieci giorni prima della data
fissata, deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del
luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori, e va inviata
a tutti i soci entro lo stesso termine.
Il Consiglio Direttivo
potrà prevedere ulteriori forme di convocazione per le riunioni
assembleari.
L’Assemblea dei
Soci, si riunisce, in seduta ordinaria, su iniziativa del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’esame e l’approvazione
del Rendiconto Economico e Finanziario redatto dal Consiglio
Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno e ogni volta che lo stesso
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; ed almeno una volta ogni
due anni per l’elezione del Consiglio Direttivo; l’Assemblea
ordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta avanzata
da un terzo dei soci;
L’Assemblea dei Soci
si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio
Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario oppure su richiesta
scritta e motivata da un terzo dei Soci per l’esame delle modifiche
allo Statuto Sociale e per lo scioglimento dell’Associazione e la
nomina del liquidatore.
All’Assemblea dei
Soci partecipano di diritto il Presidente, il Consiglio Direttivo, i
Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.
Tutti i Soci sia
Fondatori, sia Ordinari che Onorari hanno il diritto di voto. Ogni
Socio, sia in sede di Assemblea Ordinaria che Straordinaria, ha
diritto ad esprimere un voto. Non è consentito il voto tramite
delega ad altro socio.
L’Assemblea dei
Soci, in sede ordinaria, sarà valida in prima convocazione con la
presenza della metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda
convocazione, in sede ordinaria, con riunione da tenersi in un giorno
non festivo successivo al giorno previsto per la prima convocazione,
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria dei soci sono valide se prese a
maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli
assenti. Le deliberazioni devono essere affisse nei locali della sede
sociale.
In sede straordinaria,
sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida
con la presenza dei 4/5 dei soci aventi diritto al voto e delibera
con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
Il Presidente
dell’Assemblea sarà il Presidente dell’Associazione, che verrà
assistito da un Segretario da lui designato.
Art. 13) Il Presidente
sarà eletto dall’Assemblea per un biennio e rappresenta legalmente
l’Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio e presiede
l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo ed ha poteri di
ordinaria amministrazione.
Per la straordinaria
amministrazione dell’Associazione sarà necessaria la previa
delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 14) In casi di
urgenza e di necessità, il Presidente può provvedere su materie di
competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue
decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione
e comunque non oltre trenta giorni dalla data di emissione dei
provvedimenti.
Art. 15) Il Consiglio
Direttivo è composto da sette consiglieri. I componenti del
Consiglio Direttivo devono essere scelti: almeno quattro tra i soci
Fondatori gli altri tra i soci Ordinari e/o Onorari. Il Consiglio
Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e rimane in carica
per un periodo di due anni.
Art. 16) Il Consiglio
Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande
di ammissione dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui
programmi da realizzare, procede alla formazione di un rendiconto
annuale economico e finanziario, amministra il patrimonio e le
rendite sociali, stabilisce la quota sociale, annuale e di
contribuzione ai costi di gestione per il raggiungimento dello scopo
sociale; approva i Regolamenti Sociali e può nominare commissioni e
commissari e conferire incarichi per i raggiungimenti ai fini
sociali, delibera sull’esclusione dei soci. Ratifica o meno i
provvedimenti di sua competenza emanati in casi di necessità ed
urgenza dal Presidente o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
Art. 17) Per la
validità delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà richiesta la
presenza di cinque componenti. Le delibere sono prese a maggioranza
semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio
Direttivo.
Art. 18) Qualora nel
Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il
Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere
venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino
alla prossima assemblea dei soci che provvede alla sostituzione. Il
Consigliere nominato resta in carica sino alla scadenza naturale del
Consiglio Direttivo.
Art. 19) Nei casi di
dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo,
rimane in carica il Presidente per l’ordinaria amministrazione e/o
per la convocazione dell’Assemblea dei soci. Detta Assemblea dei
soci deve essere convocata entro trenta giorni.
Art. 20) I soci non in
regola con il versamento delle quote associative annuali saranno
considerati dimissionari dal Consiglio Direttivo il quale potrà
provvedere alla procedura di dimissione ed alla annotazione delle
dimissioni sul libro soci.
I soci che compiano
atti di particolare gravità nei confronti dell’Associazione
possono essere esclusi con delibera dal Consiglio Direttivo. I soci
che intendono candidarsi hanno l’obbligo di comunicare al
presidente e al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni
dall’Associazione. L’Associazione non potrà svolgere nessuna
azione di sostegno alla candidatura.
Art. 21) Il patrimonio
dell’Associazione sarà costituito:
- dalle somme versate periodicamente dai soci nella misura stabilita per ogni anno dall’Assemblea dei soci;
- dagli eventuali contributi o donazioni di terzi dei soci;
- dalle quote periodiche versate dai soci per l’ottenimento di specifici servizi da parte dell’associazione resi in conformità alle finalità istituzionali e statutarie;
- dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Art. 22) Le entrate
annuali sono costituite dalle quote dei soci, dai contributi degli
enti pubblici e privati e da proventi della gestione o iniziative
stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
provvederà a stabilire le quote associative annuali nonché le quote
periodiche per corrispettivi specifici in diretta attuazione degli
scopi sociali.
Art. 23)
L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto,
avanzi di gestione, riserve o capitali durante la vita
dell’Associazione stessa, salvo che la distribuzione o la
destinazione non siano imposte dalla legge. Tutte
le cariche dell’Associazione sono a titolo volontario e gratuito e
nessuno potrà ricevere compensi per qualsiasi servizio svolto per le
attività e le iniziative organizzate l’Associazione.
Art. 24) Gli esercizi
sociali coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre
di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre annualmente
un rendiconto economico-finanziario il quale dovrà essere sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entra il 30 giugno
dell’esercizio successivo. Tale rendiconto dovrà essere depositato
dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale, unitamente ai
documenti giustificativi di spesa almeno 15 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea dei soci.
Art. 25) In casi di
scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria dei
soci nominerà un liquidatore il quale potrà devolvere il patrimonio
residuo dell’Associazione ad altre associazioni che abbiano lo
stesso fine o ai fini di pubblica utilità.
Art. 26) Per tutto
quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono le norme
stabilite dal Codice Civile e dalle disposizioni normative in
materia.